“Novembre: scuola? “Lotteria di settembre”

di Leonardo Bisori

Il Popolo della Famiglia della Toscana commenta così i fatti di Pisa: “la riapertura della scuola è sempre stata la lotteria di settembre”. Nonostante un anno di dibattiti poco si è fatto, come le scarse risorse impiegate nella pubblica istruzione che sicuramente non hanno creato le condizioni ottimali per affrontare l’inizio dell’anno scolastico. I risultati sono davanti agli occhi degli studenti e dei genitori: interventi di edilizia scolastica straordinaria fatti di fortuna, spazi assenti e classi pollaio, protocolli inapplicabili, cronica assenza di personale ATA, già voragine di disorganizzazione, e seconda voragine, più profonda, quella del mondo del sostegno. Settore appaltato ai privati a causa dei continui rinvii dell’assunzione di personale formato e preparato all’accompagno delle disabilità. Siamo al 20 di novembre e ancora non si riesce a gestire l’anno scolastico in corso, probabilmente, si ripeterà il “fallimento” dell’anno passato. Gli studenti del Liceo Ulisse DiniC di Pisa evidenziano le carenze del sistema scolastico italiano, denunziano il disinteresse della Provincia, e hanno messo in atto delle condotte di protesta come è nel loro diritto (per richiamare l’attenzione dei dirigenti, dei politici delle istituzioni ecc) per esempio “scioperare”, perché il riscaldamento non funziona, e tornare a scuola quando fosse riparato. Ed è sancito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e approvato con DPR del 1998 e modificato e approvato definitivamente nel 2007. Gli studenti: “Ci teniamo a sottolineare che gli studenti occupanti dovranno assolutamente rispettare le norme legate all’emergenza covid, con obbligo di mascherina e distanziamento all’interno dell’edificio scolastico. Potranno entrare solo gli studenti muniti di green pass e chi ne è sprovvisto dovrà effettuare un test rapido all’ingresso effettuato da un operatore sanitario”. Nell’occupare, però, un edificio scolastico limitandosi esclusivamente all’occupazione dell’edificio (lasciando cioè che si svolgano le lezioni e tutte le attività didattiche previste) non si configura il reato di interruzione di pubblico servizio, altrimenti il rischio che si concretizzi il reato appena descritto è che il CP punisce, l’occupazione, con reclusione fino ad un anno. Mentre i capi o promotori della manifestazione rischiano condanne per lo stesso reato con la reclusione fino a 5 anni. Art. 633 del CP che disciplina l’invasione di terreni ed edifici; Art.340 del CP di un ufficio, di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità; Art 33 della Costituzione che riguarda il diritto alla pubblica istruzione. Infine: se si verificasse o le indagini appurassero un danneggiamento aggravato, qui o in altro istituto? Cioè il termine danneggiamento aggravato indica un danneggiamento realizzato con violenza e con minacce, oppure durante manifestazioni che si svolgono in luoghi pubblici o aperte al pubblico (es. l‘Itis Leonardo Da Vinci di Pisa), o ancora con lo scopo di interrompere un servizio pubblico o di pubblica necessità. Poi, se commesso dalle stesse “persone” di cui sopra, l’autore o gli autori di tale reato rischierebbero una pena minima che va da 6 mesi a tre anni di reclusione. Art 635 del CP + Art 331.

Gli occupanti, infine, fanno sapere che: si svolgerà un momento di informazione e formazione degli studenti grazie alla partecipazione di numerosi invitati e avviando un “percorso di sensibilizzazione” sulla carriera alias aperto anche ai docenti e lotteremo finché non otterremo tutto quello che vogliamo. Ora, probabilmente gli “studenti” che desiderano sensibilizzarsi sulla carriera Alias dovrebbero sapere, per evitare una lunga lotta, che il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI UNA CARRIERA ALIAS PER STUDENTI E STUDENTESSE IN TRANSIZIONE DI GENERE del 28.06.2019 – riguarda solo studenti Universitari e che per art.2 L’attivazione della carriera alias può essere richiesta da chiunque dimostri di aver intrapreso un percorso psicologico e/o medico teso a consentire l’eventuale rettificazione di attribuzione di sesso e desideri utilizzare un nome diverso da quello anagrafico; art.4 Tale modifica costituisce anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando la persona richiedente sarà in possesso di nuovi documenti anagrafici di identità personale a seguito di sentenza del Tribunale che rettifichi l’attribuzione di sesso e di conseguenza il nome attribuito alla nascita. Infine: il principio dell’inclusione a scuola si concretizza solo in presenza di una forte collaborazione e co-partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel raggiungimento di questo ambizioso traguardo, non occorre “occupare”.

Loading